Come da disposizione del Ministero della Salute:

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi – e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo.

I prodotti di igienizzazione venduti in Italia devono avere sull’etichetta la seguente etichetta: “prodotti di sterilizzazione autorizzati dal Ministero della Salute o autorizzati dall’Unione Europea. /../ .. AUT (in conformità al Regolamento UE n. 528/2012)” oppure: “Registrazione della sala operatoria della medicina interna del Ministero della Salute…”
Il numero di registrazione o il numero di autorizzazione rilasciato dal Ministero della salute o dalla Commissione europea garantisce che il biocida sia controllato prima di essere immesso sul mercato per valutare la sua sicurezza per i consumatori e l’ambiente e la sua efficacia in base alle istruzioni e alle condizioni d’uso autorizzate.

Consulta la nota del 20 febbraio 2019 del Ministero: clicca qui